Il cedente deve riversare il credito non spettante e, per l’esimente sanzionatoria, conservare la prova della non avvenuta compensazione da parte del cessionario alla data del riversamento.
Se a seguito di interventi edilizi che hanno generato un credito d’imposta, il cedente ha riscontrato degli errori nel credito ceduto e l’istituto di credito cessionario non può annullare l’accettazione del bonus, spetta allo stesso cedente riversare le somme tramite F24, con sanzioni e interessi, per “precostituire” il credito a disposizione del cessionario.
È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 440 del 28 settembre 2023.
Nel caso specifico trattato, l’istante fa sapere che a seguito di anomalie riscontrate sull’asseverazione il tecnico ha provveduto ad annullare la prima asseverazione sostituendola con una nuova. Considerando che a seguito della correzione dell’errore sono emersi crediti non spettanti l’istante chiede come sanare l’errore commesso precisando che non può applicare le indicazioni fornite con la circolare n. 33/2022 in quanto la banca cessionaria non può annullare l’accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione.
L’Agenzia dopo aver fornito il quadro normativo sul Superbonus e le detrazioni spettanti, precisa che in caso di errore che incide su elementi essenziali della detrazione spettante è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti dalla comunicazione di prima cessione non corretta. Con l’annullamento il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo (circolare n. 33/2022).
L’amministrazione fiscale provvede a recuperare l’importo se accerta la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Al riguardo la circolare n. 23/2022 ha
precisato che «i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 47 2 del 1997».
L’interpello chiarisce, inoltre, che l’Agenzia è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra il cedente e il cessionario. Di conseguenza la stessa Agenzia non può sostituirsi al cessionario che non effettua l’accettazione o intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.
In assenza di concorso nella violazione spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell’agevolazione fiscale, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione e alla sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
Il cedente dunque deve coordinarsi con il cessionario per sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Se quest’ultima non ha avuto ancora luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l’utilizzo, comunicando sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto.
SE IL CEDENTE AVESSE PROVVEDUTO A CERTIFICARE I CREDITI GLI ERRORI RILEVATI IN SEDE DI COMPENSAZIONE SAREBBERO STATI RILEVATI E CORRETTI PRIMA DELLA CESSIONE!
Nel caso in esame, l’istante fa sapere che il credito non è stato compensato, tuttavia l’errore non può essere corretto in quanto la banca cessionaria si rifiuta di annullare l’accettazione.
Considerato quindi l’estraneità dell’amministrazione al rapporto di natura privatistica delle parti e quindi l’impossibilità di intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni, l’Agenzia precisa che comunque resta garantita la possibilità di riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di ”precostituire” il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario. In tale caso non si dovranno applicare le sanzioni e gli interessi a patto che sia possibile provare che il credito ceduto non sia stato ancora compensato alla data del riversamento.
Diversamente, per rimuovere la violazione, occorrerà versare anche gli interessi e le sanzioni.
Pertanto, nel caso di specie, sarà interesse dell’istante, al fine di beneficiare dell’esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del ”riversamento”, da effettuare mediante l’utilizzo del Modello F24, con l’indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ”Erario” colonna ”importi a debito versati” (risoluzione n. 83/2020).
Fonte: FISCO OGGI
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